Detrazione spese psicologo e psicoterapeuta

La legge di Bilancio 2020 ( Legge 27 Dicembre 2019 n.160) art. 1, commi 679 e 680 afferma che le spese sanitarie, per essere detraibili, dovranno essere pagate con mezzi diversi dal contante (carta di debito, carta di credito o altri), fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/e del 13 Maggio 2011, avente per oggetto: IRPEF- Risposte a quesiti, a pag. 36 afferma quanto segue:

"Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. E' pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all'art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica".